Marco Pirondini
Giuseppe Ravanelli
Santino Novelli
Marta Pirondini
Elena Trivini Bellini
Roberto Petrogalli
Mario Tomaselli
Andrea Castelli
Marco Ravanelli
Leonardo Fabris
Donata Teruzzi
Giancarlo Scaramozzino
Luca Airoldi
(Denominazione)
1.1 È costituita l’Associazione denominata “AMICI DEL CAVALLO S. AGATA MARTESANA Associazione di promozione sociale”, o in breve “AMICI DEL CAVALLO S. AGATA MARTESANA APS”, (d’ora in avanti denominata “Associazione”).
1.2 L’Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.
(Sede e durata)
2.1 L’Associazione ha sede nel Comune di Cassine De’ Pecchi (MI). Le variazioni di indirizzo all’interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, amministrative e sezioni locali con delibera dell’assemblea ordinaria
2.2 L’Associazione ha durata indeterminata.
(Scopo e attività)
3.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore prevalentemente verso terzi, dei propri associati (più brevemente detti anche soci), di loro familiari, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3.2 L’associazione esercita le proprie attività di interesse generale nell’ambito di quelle previste dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs N. 117/2017 e s.m.i. In particolare:
a) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative attea tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico artistico, architettonico, monumentale ed ambientale;
b) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, Associazioni e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero e tutela ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e promuovere l’aggregazione dei cittadini;
c) Sviluppare l’ospitalità e l’educazione e la cultura turistica dell’ambiente;
d) Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera, di accoglienza e della ristorazione;
e) Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
f) Collaborare con gli organi competenti nel rispetto della conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e la qualità dei servizi;
g) Curare e promuovere l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici;
h) Riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio in giurisdizione;
i) Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici);
j) Perseguire attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage;
k) Presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa;
l) Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
m) Incentivare scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
n) Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica, l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
o) può aderire ad Enti di rappresentanza nazionale o regionale che abbiano similari obbiettivi attraverso affiliazione annuale purché non vincoli il principio della libertà associativa;
p) Collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
q) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
r) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
s) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
t) Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
u) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
v) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
w) Operare quale Ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale
x) L’Associazione può costituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto delle leggi in materia, un circolo riservato ai propri associati, nel quale l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata presso la Sede in cui si svolge l’attività istituzionale, sia rivolta esclusivamente agli associati iscritti.
Le attività di interesse generale possono essere svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
3.3 L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
3.4 L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità gestionale, erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
3.5 L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
3.5 Per lo svolgimento delle attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio direttivo.
3.6 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
(Associati)
4.1 L’Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’Atto costitutivo dell’Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell’Associazione.
4.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all’art. 35 co. 1-bis del DLgs. 117/2017.
4.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
4.4 Gli Associati hanno pari diritti e doveri. L’Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- soci ordinari: le persone, organizzazioni private ed enti del terzo setto-re, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota sociale annuale stabilita da Consiglio Direttivo che deve essere versata al momento dell’avvenuta iscrizione e comunque entro il 31/12 di ogni anno ed è causa della esclusione da socio; sono considerati soci or-dinari sia i vecchi che i nuovi soci.
- soci onorari: le persone, organizzazioni private ed enti del terzo settore, che abbiano costituito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla crescita dell’Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote sociali annuali e hanno diritto di voto solo se pagano le quote sociali annuali;
I soci accettano senza riserve le quote statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
4.5 L’Associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell’Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale consentirà gratuitamente l’accesso entro i successivi 20 giorni. I libri tenuti dall’Associazione, oltre i libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, sono i seguenti:
- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.
4.6 Gli associati sono tenuti all’osservanza dell’Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all’adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.
4.7 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa nella misura ed entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo.
4.8 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
(Ammissione degli Associati)
5.1 L’ammissione all’Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell’Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:
· i dati identificativi del soggetto;
· la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l’Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
· il consenso per la privacy.
5.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5.3 La delibera di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
5.4 La data dell’iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.
5.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.
(Recesso ed esclusione dell’Associato)
6.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
· recesso dell’associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell’Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l’anno in corso;
· esclusione dell’associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l’omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l’adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all’Assemblea;
· decesso della persona fisica associata o scioglimento dell’ente associato.
6.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all’Associazione.
(Organi dell’Associazione)
7.1 Sono organi dell’Associazione:
· l’Assemblea degli Associati;
· il Consiglio direttivo;
· il Presidente del Consiglio direttivo;
· il segretario e il tesoriere.
7.2 Sono organi dell’Associazione anche l’organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.
(Assemblea degli Associati)
8.1 L’Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:
· nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell’Atto costitutivo;
· approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
· delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
· delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
· approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l’organizzazione dell’Associazione;
· si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell’associato;
· delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
· delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8.2 L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, eventualmente, del bilancio sociale. L’Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall’organo di controllo, ove nominato.
8.3 L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto recapitato mediante qualunque mezzo (e-mail, lettera a mano, lettera raccomandata o posta elettronica certificata) a ciascun associato, all’indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell’organo di controllo, se nominato. L’avviso, che deve pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea, contiene il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
8.4 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall’associato scelto dall’assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell’Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.
8.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell’adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.
8.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell’Associazione, mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.
8.7 L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.
8.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8.9 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
8.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.
8.11 L’Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell’avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell’Assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell’assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
(Consiglio direttivo)
9.1 Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall’Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:
· compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione;
· convoca l’Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
· delibera in ordine all’ammissione e all’esclusione degli associati;
· predispone il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
· determina le quote associative e i termini di versamento;
· predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
· svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.
9.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.
9.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e nove, specificamente fissato nell’atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
9.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
9.5 Per l’incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate
9.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro esercizi e scadono in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente di durata della carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.
9.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall’Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità.
9.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall’Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all’Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.
9.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da due terzi dei consiglieri o dall’Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell’Organo di controllo, ove nominato. L’avviso di convocazione è trasmesso mediante le forme che il consiglio direttivo riterrà opportune, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell’Organo di controllo, ove nominato. L’avviso deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, ridotti a 1 giorno in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l’Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.
9.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall’esercizio del diritto di voto.
9.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell’avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l’identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell’assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
9.12 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
(Presidente del Consiglio direttivo)
10.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
10.2 Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l’operato, convoca le relative riunioni e cura l’esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.
10.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.
(Segretario e tesoriere)
11.1 Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
11.2 Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
(Organo di controllo)
12.1 L’organo di controllo è nominato facoltativamente dall’Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.
12.2 L’organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall’Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell’organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell’organo di controllo.
12.3 L’organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
12.4 L’organo di controllo:
· vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
· può esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
· esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all’art. 14 del DLgs. 117/2017.
12.5 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell’organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell’Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.
(Revisione legale dei conti)
13.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall’Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.
13.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall’Assemblea all’organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
(Patrimonio)
14.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell’Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell’attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.
14.2 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
14.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
(Bilancio d’esercizio, rendiconto della raccolta fondi e bilancio sociale)
15.1 L’esercizio dell’Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.
15.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all’Assemblea per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio d’esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
15.3 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
15.4 Ove ricorrano i presupposti dell’art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell’ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.
(Rinvio alle leggi in materia del terzo settore)
L’Associazione, per tutte le attività che svolge, è obbligata al rispetto delle Leggi e Regolamenti Nazionali, Sovranazionale, Regionale, Locale, in corso alla data di approvazione del presente statuto ed anche delle successive modifiche, soppressioni, ed integrazioni, le quali non saranno da considerare modifiche del presente statuto.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.